Direttiva europea sulla sicurezza dei prodotti
Il 15 gennaio 2004 entrerà in vigore in Italia e tutti gli stati membri la Direttiva 2001/95/EC relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La Direttiva Gpsd (General Product Safety Directive) si basa su un assioma generale: "i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e si applica interamente ai prodotti che non diano già disciplinati da una direttiva verticale e parzialmente ai prodotti che hanno già una disciplina comunitaria specifica.
La sicurezza dei prodotti, in base alla direttiva, deve essere garantita a partire dalla progettazione, che deve prevedere l'analisi dei rischi (chimici, meccanici, termici, elettrici, di infiammabilità ecc.) in cui può incorrere il consumatore e via via fino alla creazione di una specifica procedura di richiamo e ritiro dal mercato dei prodotti eventualmente difettosi.
Mentre la Direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici copre già interamente tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva, diversa è la situazione per gli occhiali da sole e i dispositivi di protezione individuale, oggi disciplinati esclusivamente dalla direttiva 89/686/CEE.
Gli obblighi più rilevanti che dovranno essere applicati a partire dal prossimo anno anche per i dispositivi di protezione sono essenzialmente quattro: l'identificazione del prodotto, l'analisi dei rischi, l'esame dei reclami e la rintracciabilità del prodotto difettoso. Se oggi è sufficiente la nota informativa in accompagnamento al prodotto, che identifica il fabbricante e le specifiche tecniche, dal 15 gennaio ogni occhiale da sole o Dpi dovrà riportare 'il riferimento del prodotto o, eventualmente, della partita di prodotti di cui fa parte', cioè a dire il codice del modello o meglio addirittura il lotto di fabbricazione.
Sarà poi necessario che il fabbricante o il distributore abbia delle procedure che descrivono il processo di analisi dei rischi, l'esame dei reclami e, se del caso, un registro degli stessi, nonché l'informazione del produttore ai distributori in merito alla sorveglianza. Anche i distributori (qualsiasi operatore della catena di commercializzazione) sono tenuti a partecipare ai controlli della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, in particolare trasmettendo le informazioni concernenti i rischi di prodotto, conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti e collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per evitare tali rischi.
Tramite tali procedure dovrà essere possibile in casi di grave rischio richiamare il prodotto difettoso dal mercato e tutelare i consumatori.
(Fonte: Certottica News)


