Via libera al nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale
Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo recante il Codice dei diritti di proprietà industriale.
Il nuovo Codice attua la delega al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale prevista dall'articolo 15 della legge 273/ 2002. E lo fa riordinando (e conseguentemente abrogando) una quarantina di provvedimenti normativi.
Il provvedimento tocca un po' tutte le categorie che rientrano all'interno della proprietà industriale. Vengono inoltre ridefinite le competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e in particolare la tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.
Dopo le disposizioni generali e i principi fondamentali contenuti nei primi sei articoli, il Codice dedica una serie di sezioni (contenute nel capo II) ai singoli diritti di proprietà industriale: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali e informazioni segrete. Proprio queste ultime rappresentano uno dei dati di novità del decreto legislativo: questo genere di informazioni viene, infatti, incluso tra gli oggetti di diritti di proprietà industriale, nonostante la protezione non possa essere ottenuta con la registrazione. In particolare, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi, acquisire o utilizzare le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.
Nel capo III sono collocate, invece, le norme dedicate alla tutela giurisdizionale, configurando e regolamentando le azioni giudiziarie un'unica volta per tutti i diritti in questione. Qui viene introdotto, in caso di contraffazione, il concetto di 'lucro cessante', che il giudice può valutare per quantificare il risarcimento del danno patito dal titolare del diritto. E vengono inserite anche le regole per la tutela contro gli atti di pirateria, definiti dall'articolo 144 'le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico'. L'articolo 145 istituisce il comitato nazionale anti-pirateria presso il Ministero delle attività produttive e l'articolo 146 prevede il sequestro amministrativo e l'ordine di distruzione della merce contraffatta.
All'acquisto e al mantenimento dei diritti di proprietà industriale e alle relative procedure è dedicato l'intero capo IV; vengono precisate le regole per quanto riguarda le domande relative alla protezione di ciascun diritto, le procedure in caso di osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio, la pubblicità dei titoli, i termini.
Seguono poi quattro ulteriori capi nei quali hanno trovato collocazione tutte le rimanenti disposizioni contenute nelle molteplici leggi speciali sulla materia: le 'procedure speciali' (espropriazione, trascrizione, esecuzione e sequestro, segretazione militare, contenzioso davanti alla commissione dei ricorsi); l'ordinamento professionale dei consulenti in proprietà industriale; la gestione dei servizi e i diritti di concessione e di mantenimento dei titoli di proprietà industriale.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)



